« Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con la morte (pena sostituita con l’ergastolo). Se è cagionata la morte di una sola persona si applica l’ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni. »
(Articolo 422 Codice penale italiano)
Articolo 285. Devastazione, saccheggio e strage. Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con la morte (La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo).
L’ articolo prevede il ” fine di uccidere”, “atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità”. La pena è l’ergastolo, visto che in precedenza era la morte poi sostituita dal decreto legislativo luogotenenziale. Il codice prevede espressamente: ” se è cagionato la morte di una sola persona, si applica la pena dell’ ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore ad anni 15.
Il codice non parla quindi di numero minimo di persone per il delitto di strage. (Giovanni Casanova)